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Il micro-eolico, come tutti gli altri impianti da fonte rinnovabile di piccola taglia, è soggetto ad una distinzione in base alla soglia di potenza dei 20 kW.

La legge 133/99 infatti ha decretato l’assenza di imposizione fiscale per i microimpianti al di sotto dei 20 kW. Nell’individuazione delle forme di incentivazione di un impianto micro-eolico occorre fare riferimento a due diversi regimi.

  1. Impianti micro-eolici di potenza nominale inferiore a 20 kW
    Sono impianti destinati al solo autoconsumo; non sono considerate officine elettriche e conseguentemente non hanno diritto alla vendita dell’energia prodotta.
    Incentivi: non esiste imposizione fiscale ai sensi della L. 133/99; non è infatti necessaria denuncia all’U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) in quanto non considerate officine elettriche.
  2. Impianti micro-eolico di potenza nominale superiore a 20 kW fino a 100 kW
    Sono impianti in grado di autoconsumare l’energia prodotta, tutta o in parte, ma anche di venderne le eccedenze. Sono considerati Officine Elettriche e quindi è richiesta denuncia all’U.T.F., con la conseguente imposizione fiscale.
    Incentivi: sono relativi al prezzo di vendita dell’energia ed ai sussidi in conto esercizio e sono uguali a quelli di cui godono anche gli impianti di taglia maggiore.